Visto l’art. 13 della Legge 10 aprile 1951, n. 287, come modificata dalla Legge 5.5.1952 n. 405 concernente il “Riordinamento dei giudizi di assise “ a norma del quale in ogni Comune deve essere nominata una Commissione composta dal Sindaco o da un suo rappresentante e da due consiglieri comunali, la quale forma due distinti elenchi di cittadini residenti nel territorio del comune in possesso dei requisiti per l’esercizio delle funzioni di Giudice Popolare nelle Corti di Assise e nelle Corti di Assise di appello;